Art. 8

In vigore dal 12 mar 1959
Per gli utilizzatori di materie grezze, che impiegano queste ultime esclusivamente per fabbricazioni senza rapporto con il ciclo dei combustibili, i prospetti prescritti dagli di cui sopra sono sostituiti da una ricapitolazione trimestrale delle quantità ricevute, da comunicare alla Commissione al più tardi il 15 del mese successivo. Tale ricapitolazione indica l'origine e la destinazione delle materie grezze ricevute.
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