Art. 3

In vigore dal 12 mar 1959
I produttori di minerali comunicano alla Commissione, conformemente al prospetto Nº I, il cui modello è allegato al presente Regolamento, al più tardi il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio, il tonnellaggio e il tenore medio in uranio e in torio del minerale estratto nel corso del trimestre precedente e delle scorte giacenti sui piazzali della miniera l'ultimo giorno del trimestre considerato.
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