Art. 9

In vigore dal 12 mar 1959
I minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali soggetti ad un impegno particolare relativo al controllo, sottoscritto dalla Comunità o da uno Stato membro in un accordo concluso con un terzo Stato o con un ente internazionale, sono oggetto di comunicazioni separate alle condizioni previste dal presente Regolamento. Parte terza : Modalità d'applicazione
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