Art. 14

In vigore dal 12 mar 1959
Il presente Regolamento entra in vigore il 1º giugno 1959. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro. Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1959. Per la Commissione Il Presidente É. HIRSCH >PIC FILE= "T0011156"> PROSPETTO I Nota esplicativa (1) Nº di registrazione della miniera comunicato all'impresa dalla Commissione. (2) Nome e indirizzo dell'impresa che compila la dichiarazione. (3) Denominazione della miniera a nome della quale è fatta la dichiarazione. (4) Produzione totale del trimestre. (5) Pesi di minerali giacenti sui piazzali della miniera all'ultimo giorno del trimestre. N.B. In conformità dell'articolo 79 del Trattato, quanti siano soggetti a tali obblighi notificano all'Autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a norma di detto articolo. Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione dell'Euratom - Divisione Controllo - 51/53, rue Belliard, Bruxelles, Belgio. >PIC FILE= "T0011157"> PROSPETTO II Nota esplicativa (1) Nº di registrazione della dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali fatte ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del Trattato e notificato all'impresa dalla Commissione. (2) Cancellare la parola «esportazione» o «importazione» secondo il caso. (3) Ogni formulario deve essere contrassegnato dal numero corrispondente all'ordine cronologico dei formulari già trasmessi dall'impianto. Le esportazioni e le importazioni sono l'oggetto di due serie differenti di numeri. La data deve corrispondere alla data effettiva della spedizione o all'arrivo effettivo delle materie. (4) Nome ed indirizzo dell'impresa che spedisce e di quella che riceve le materie. (5) Denominazione dell'impianto che spedisce e di quello che riceve le materie. (6) Cancellare le menzioni inutili e per l'U-arricchito indicarne la percentuale d'arricchimento. (7) Descrizione dello stato fisico e chimico della materia trasportata. Cancellare la parola «esportato» o «importato» secondo il caso. (8) Indicare in modo particolare, se del caso, il contratto, l'autorizzazione ricevuta dalla Commissione o dall'Agenzia, l'accordo internazionale o il contratto su ordinazione in virtù del quale le materie sono trasferite. (9) Descrizione sommaria delle partite di materie o del complesso di elementi di combustibile. (10) Indicare il peso netto della materia importata o esportata (imballaggio escluso). (11) Indicare l'unità utilizzata. N.B. In conformità dell'articolo 79 del Trattato, quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle Autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a norma di detto articolo. Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione dell'Euratom - Divisione Controllo - rue Belliard 51/53 - Bruxelles, Belgio. >PIC FILE= "T0011158"> >PIC FILE= "T0011159"> PROSPETTO III Nota esplicativa (1) Nº di registrazione della dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali fatta ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del Trattato e notificata all'impresa dalla Commissione. (2) Nome e indirizzo dell'impresa che fa la dichiarazione. (3) Denominazione dell'impianto per il quale è fatta la dichiarazione. (4) Cancellare le menzioni inutili. (5) Specificare, se del caso, l'accordo in virtù del quale le materie che sono l'oggetto del bilancio sono state consegnate. ( del Regolamento Nº 8). (6) Quantità totale di materie che si trovano all'inizio del mese nell'impianto o nella fase di produzione o di utilizzazione considerata. (7) Quantità totale di materie ricevute dall'impianto (o stadio di utilizzazione o di produzione) nel corso del mese. (8) a) Differenze positive tra le quantità dichiarate dai mittenti e le quantità controllate al momento dell'arrivo delle materie che sono oggetto del bilancio; b) Differenze positive tra la scorta contabile delle materie che sono oggetto del bilancio, e i controlli effettuati in occasione dell'inventario delle materie stesse; c) Da compilare qualora si tratti di un reattore : quantità nette prodotte nei combustibili irradiati spediti all'esterno dell'impianto nel corso del mese; d) Altre differenze positive (da spiegare in «osservazioni»). (9) Quantità totali delle materie che si trovano nell'impianto (o fase di produzione o di utilizzazione), alla fine del mese (deve corrispondere con il totale dell'inventario alla stessa data). (10) Quantità totale delle materie spedite dall'impianto (o fase di produzione o di utilizzazione) nel corso del mese. (11) a) Differenze negative tra le quantità dichiarate dagli speditori e le quantità controllate al momento dell'arrivo delle materie che sono oggetto del bilancio. b) Differenze negative rilevate tra la scorta contabile delle materie, che sono oggetto del bilancio, e i controlli effettuati in occasione dell'inventario delle materie stesse. c) Quantità misurate contenute nei residui di fabbricazione non recuperabili. d) Da compilare qualora si tratti di un reattore : quantità di materie iniziali consumate nei combustibili irradiati spenditi all'esterno dell'impianto. e) Altre differenze negative (da spiegare in «osservazioni»). (12) Indicare l'unità utilizzata. Osservazione : Il totale delle quantità di materie contabilizzate nelle varie fasi di lavorazione di uno stesso impianto deve essere pari al totale delle quantità di materie che si trovano nell'impianto stesso. N.B. In conformità dell'articolo 79 del Trattato, quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle Autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a norma di detto articolo. Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione dell'Euratom - Divisione Controllo - rue Belliard 51/53, Bruxelles - Belgio.
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