DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo II›Capo I
Art. 9
Ruolo degli esperti.
In vigore dal 8 gen 1942
Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.
Il primo presidente può revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-9