DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo II›Capo I
Art. 5
Formazione dell'albo.
In vigore dal 8 gen 1942
L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-5