DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo I
Art. 1
Richiesta di comunicazione degli atti.
In vigore dal 8 gen 1942
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-1