DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo I
Art. 2
Intervento davanti all'istruttore.
In vigore dal 1 gen 1951
L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-2