DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo II›Capo I
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione.
In vigore dal 8 gen 1942
Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:
1) sono cittadini italiani, di razza italiana;
2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;
3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;
4) sono di condotta morale e politica specchiata.
Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.
La qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-7