DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IICapo I

Art. 12

Indennità dovute agli esperti.

In vigore dal 8 gen 1942
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-12

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