Art. 12 · Indennità dovute agli esperti.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IICapo I

Art. 12

30 / 307

Indennità dovute agli esperti.

In vigore dal 8 gen 1942
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-12