DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 17
Informazioni.
In vigore dal 8 gen 1942
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-17