DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 13

Albo dei consulenti tecnici.

In vigore dal 26 nov 2024
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le... categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-13

In sintesi

Presso ogni tribunale viene istituito un albo dei consulenti tecnici suddiviso in diverse categorie. Un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, stabilisce le categorie dell'albo e i relativi settori di specializzazione. Lo stesso decreto definisce inoltre i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo. Infine, vengono fissati i contenuti e le modalità di comunicazione per formare, gestire e aggiornare l'elenco nazionale dei consulenti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a istituire e disciplinare presso ciascun tribunale un albo di esperti qualificati, suddiviso per categorie e specializzazioni, a cui l'autorità giudiziaria può attingere.

A chi si applica

Si applica ai tribunali e ai professionisti che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici o che sono già iscritti.

Esempio pratico

Un professionista specializzato intende mettersi a disposizione del tribunale locale per svolgere perizie tecniche. Per farlo, deve verificare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dal decreto ministeriale e presentare domanda per essere inserito nella specifica categoria e settore di specializzazione dell'albo del proprio tribunale.

Adempimenti e conseguenze

Per l'iscrizione all'albo è necessario possedere i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale ed effettuare le comunicazioni previste per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale; il testo non prevede sanzioni.

Cosa è cambiato

La norma ha subito diverse modifiche: l'atto 21G00229 ha modificato il comma 3; il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha introdotto un comma successivo al terzo; la L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha apportato ulteriori disposizioni di modifica collegate; infine, un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Domande frequenti

Dove viene istituito l'albo dei consulenti tecnici?L'albo dei consulenti tecnici è istituito presso ogni tribunale ed è diviso in categorie.
Chi definisce i requisiti per l'iscrizione all'albo?I requisiti di iscrizione, le categorie e i settori di specializzazione sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
A cosa servono le comunicazioni previste dalla norma?Servono alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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