DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo II›Capo I
Art. 8
Revisione dell'albo.
In vigore dal 8 gen 1942
L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-8