DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IICapo I

Art. 8

Revisione dell'albo.

In vigore dal 8 gen 1942
L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'. Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-8

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