DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IICapo I

Art. 4

Albo degli esperti.

In vigore dal 8 gen 1942
Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro. L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-4

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