DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo II›Capo I
Art. 4
Albo degli esperti.
In vigore dal 8 gen 1942
Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-4