Art. 17 · Informazioni.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 17

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Informazioni.

In vigore dal 8 gen 1942
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.
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