DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 19
Disciplina.
In vigore dal 8 gen 1942
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-19