DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 129

Riserva d'appello. Estinzione del processo.

In vigore dal 1 gen 1951
La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell' primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita. Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-129

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