DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 129
Riserva d'appello. Estinzione del processo.
In vigore dal 1 gen 1951
La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell' primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo.
Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-129