DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 127
Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.
In vigore dal 8 gen 1942
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-127