DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 123
Avviso d'impugnazione alla cancelleria
In vigore dal 26 nov 2024
(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)..
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-123