DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 126
Fascicolo della causa riassunta.
In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-126