Art. 126 · Fascicolo della causa riassunta.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 126

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Fascicolo della causa riassunta.

In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-126