DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 131

Deliberazione dei provvedimenti.

In vigore dal 8 gen 1942
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-131

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