DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 131
Deliberazione dei provvedimenti.
In vigore dal 8 gen 1942
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-131