DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo.
In vigore dal 2 mar 2006
La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall' primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.
L', terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-133