DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 124
Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
In vigore dal 8 gen 1942
A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-124