Art. 127 · Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 127

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Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.

In vigore dal 8 gen 1942
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.
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