RegolamentoTitolo III

Art. 72

In vigore dal 27 nov 1941
Gli impianti debbono essere collaudati dall'Amministrazione, su richiesta del concessionario. Il collaudo non esonera il concessionario dalle eventuali responsabilità verso i terzi. Il concessionario deve, in seguito al risultato delle operazioni di collaudo, apportare le necessarie modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-72

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Art. 72 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo