Regolamento›Titolo III
Art. 72
In vigore dal 27 nov 1941
Gli impianti debbono essere collaudati dall'Amministrazione, su richiesta del concessionario.
Il collaudo non esonera il concessionario dalle eventuali responsabilità verso i terzi.
Il concessionario deve, in seguito al risultato delle operazioni di collaudo, apportare le necessarie modificazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-72