Regolamento›Capo II
Art. 76
In vigore dal 27 nov 1941
Le concessioni di linee telefoniche private possono essere accordate solo se fra i punti estremi da collegare non esiste servizio telefonico ad uso pubblico, eccezione fatta per le linee telefoniche private a sussidio di servizi pubblici.
Le autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di comunicazioni telefoniche, da parte degli esercenti di ferrovie e tramvie, nonché di filovie e funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone, sono rilasciate conformemente alle norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-76