RegolamentoCapo II

Art. 81

In vigore dal 27 nov 1941
La concessione è data per un anno e può essere prorogata di volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sempre che permangano le condizioni di legge e di regolamento. Il canone dovrà essere pagato prima dell'inizio del nuovo periodo di validità della concessione, sotto pena di decadenza, ma detto pagamento non importa impegno per l'Amministrazione, agli effetti del precedente capoverso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-81

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Art. 81 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo