Regolamento›Capo II
Art. 83
In vigore dal 27 nov 1941
La concessione non prorogata cessa di diritto e le comunicazioni non possono più aver luogo dalla data di cessazione.
La concessione può essere disdetta in ogni momento dalla Amministrazione, senza indennità.
Quando, per effetto della disdetta, la concessione cessa prima del termine convenuto, senza colpa del concessionario, questi ha diritto al rimborso della quota parte del canone, versato anticipatamente, riferentesi al periodo posteriore alla data di cessazione.
Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire l'impianto nel termine che gli sarà fissato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sotto pena dell'ammenda prevista dall'art. 178 della legge e salve le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-83