Regolamento›Capo II
Art. 85
In vigore dal 27 nov 1941
L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica, privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:
1) che tra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;
2) che la linea privata sia costruita, a regola d'arte, a doppio filo, sia perfettamente silenziosa, abbia i requisiti che saranno stabiliti caso per caso dall'Amministrazione e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;
3) che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana la sopratassa prevista per ogni conversazione interurbana da esso richiesta;
4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete interurbana; in caso di contestazione l'Amministrazione giudicherà inappellabilmente.
Per le linee di collegamento con l'ufficio interurbano valgono le disposizioni dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-85