Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 87
In vigore dal 27 nov 1941
Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni devono avere la durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte d'ufficio.
L'esercente una rete urbana avrà diritto di chiedere all'abbonato di assumere un secondo collegamento quando il numero delle comunicazioni urbane uscenti superi quello che verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni d'intesa col Ministero delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-87