Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 88
In vigore dal 27 nov 1941
Chiunque nell'ambito della rete telefonica urbana può richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di abbonamento, che dev'essere approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni.
La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di servizio.
Qualora il concessionario abbia fondati motivi che l'abbonamento richiesto sia pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi, deve subordinare l'esecuzione al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza. In tutti gli altri casi il collegamento va senz'altro accordato.
La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, e nei casi in cui la spesa dell'impianto risultasse non coperta dal canone annuo di abbonamento, può l'esercente chiedere che la durata dell'abbonamento stesso sia congruamente superiore.
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