Regolamento›Capo II
Art. 79
In vigore dal 27 nov 1941
Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di interruzione della proprietà, congiungono i due fondi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-79