Regolamento›Capo II
Art. 79
33 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di interruzione della proprietà, congiungono i due fondi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-79