RegolamentoTitolo III

Art. 75

In vigore dal 27 nov 1941
I ricevitori postali sono autorizzati a gestire in appalto, su richiesta e per conto del concessionario e previo consenso, dell'Amministrazione da cui dipendono, il servizio telefonico pubblico urbano e interurbano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 75 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo