Regolamento›Titolo III
Art. 75
In vigore dal 27 nov 1941
I ricevitori postali sono autorizzati a gestire in appalto, su richiesta e per conto del concessionario e previo consenso, dell'Amministrazione da cui dipendono, il servizio telefonico pubblico urbano e interurbano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-75