RegolamentoTitolo III

Art. 73

In vigore dal 27 nov 1941
Quando il servizio proceda in modo irregolare od insufficiente e il concessionario, nonostante due successive diffide notificate a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione, entro il termine fissato, l'Amministrazione, salve sempre le altre sanzioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dagli atti di concessione, potrà, a spese del concessionario, provvedere ai lavori occorrenti ed adottare ogni altro provvedimento inteso ad assicurare il regolare servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-73

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Art. 73 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo