RegolamentoTitolo III

Art. 68

In vigore dal 27 nov 1941
Qualora il concessionario non provveda, nel termine stabilito, all'esecuzione dei lavori cui egli è tenuto, incorre nelle penalità previste dagli atti di concessione. In caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione diffida il concessionario a provvedere entro un nuovo termine, trascorso infruttuosamente il quale, essa procede alla revoca dell'intera concessione o di quella parte di essa cui i lavori si riferiscono, ovvero eseguisce i lavori a tutte spese del concessionario. Le spese per i lavori, in caso di esecuzione in danno, nonché le penalità comminate a norma di legge e di convenzione, sono prelevate dalla cauzione del concessionario, il quale è tenuto al reintegro di essa, a norma dell'art. 172 della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-68

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Art. 68 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo