Regolamento›Titolo III
Art. 69
In vigore dal 27 nov 1941
Il concessionario deve tenere le scritture e provvedere all'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive per la contabilità delle tasse telefoniche interurbane e dei canoni di concessione. Deve altresì fornire le notizie statistiche e le informazioni che gli vengano richieste, sia sullo stato degli impianti, sia sull'andamento dei servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-69