RegolamentoTitolo III

Art. 69

In vigore dal 27 nov 1941
Il concessionario deve tenere le scritture e provvedere all'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive per la contabilità delle tasse telefoniche interurbane e dei canoni di concessione. Deve altresì fornire le notizie statistiche e le informazioni che gli vengano richieste, sia sullo stato degli impianti, sia sull'andamento dei servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 69 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo