Regolamento›Titolo III
Art. 67
In vigore dal 27 nov 1941
Il concessionario ha l'obbligo di costruire, ricostruire e sviluppare gli impianti adottando i tipi più moderni e perfezionati di materiale ed apparecchi, in modo che gli impianti stessi possano in ogni tempo soddisfare ai requisiti della tecnica telefonica più progredita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-67