RegolamentoTitolo III

Art. 64

In vigore dal 27 nov 1941
Nel caso di revoca della concessione, qualora l'Amministrazione di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte gli impianti del concessionario, valgono per tale acquisto le disposizioni dell'articolo precedente. Nel compenso dovuto al concessionario non si terrà conto che del valore reale dell'impianto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-64

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Art. 64 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo