Regolamento›Titolo III
Art. 64
116 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Nel caso di revoca della concessione, qualora l'Amministrazione di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte gli impianti del concessionario, valgono per tale acquisto le disposizioni dell'articolo precedente. Nel compenso dovuto al concessionario non si terrà conto che del valore reale dell'impianto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-64