Regolamento›Titolo III
Art. 65
In vigore dal 27 nov 1941
Agli effetti degli articoli precedenti, al principio dell'ultimo anno della concessione, l'Amministrazione procederà all'inventario di tutto il materiale e degli apparati per l'esercizio della concessione. L'inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso e alla compilazione delle perizie.
Il concessionario ha l'obbligo di conservare in stato di ottimo funzionamento i propri impianti affinché al termine delle concessioni il servizio non abbia a subire, col trasferimento allo Stato o ad altri, danno o interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-65