Regolamento›Capo II
Art. 23
In vigore dal 27 nov 1941
L'impianto di uffici telegrafici destinati al pubblico servizio è di regola a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
È altresl a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nel limite dei fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio, l'impianto di uffici richiesto dal Ministero dell'interno per ragioni di sicurezza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-23