Regolamento›Capo II
Art. 26
In vigore dal 27 nov 1941
I1 pagamento della quota di contributo fissata dal precedente dovrà essere effettuato dai Comuni, per un quarto almeno, all'atto della concessione dell'impianto.
Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di 5 rate uguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corresponsione di interessi, e dovrà essere garantito, da parte dei Comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta o, in deficienza di questa, sopra altro cespite delegabile per legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-26