Regolamento›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 27 nov 1941
Nei casi di sospensione parziale o totale del funzionamento degli impianti dati in concessione, ovvero dalla loro assunzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, oltre la riduzione dei canoni di cui all'art. 196 della legge, sarà corrisposto al concessionario l'importo delle spese di esercizio che eventualmente rimanessero a suo carico, oltre agli interessi e l'ammortamento del capitale.
Nel caso di assunzione dell'esercizio da parte del Governo, all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dei singoli apparati.
Alla riconsegna, se il funzionamento e lo stato degli apparati risulteranno regolari, nessuna indennità sarà dovuta al concessionario. In caso diverso lo Stato corrisponderà al concessionario un compenso da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni, inteso il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, su perizia tecnica di un funzionario espressamente delegato.
Su richiesta del concessionario, la perizia tecnica potrà essere eseguita da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Amministrazione postelegrafica con funzioni di presidente, e da due membri, uno in rappresentanza del concessionario e l'altro scelto fra gli esperti delle industrie telegrafiche, rispettivamente designati dalle parti.
Le deliberazioni prese dal Ministero delle comunicazioni e dalla Commissione di cui sopra sono definitive.
Storico versioni
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