RegolamentoCapo II

Art. 25

In vigore dal 24 gen 1953
L'istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei Comuni potrà essere concessa, purchè i Comuni stessi contribuiscano nella spesa occorrente per i lavori di linea, per gli impianti interni ed eventualmente per la sistemazione della linea esistente, mediante una quota di concorso pari al 70% dell'importo totale previsto, salvo conguaglio a lavori ultimati. La spesa sarà calcolata seguendo le norme stabilite per i lavori in conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Note all'articolo

  • La L. 11 dicembre 1952, n. 2529 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafrici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e' ridotto al 30%".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-25

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