Art. 23
RegolamentoCapo II

Art. 23

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In vigore dal 27 nov 1941
L'impianto di uffici telegrafici destinati al pubblico servizio è di regola a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. È altresl a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nel limite dei fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio, l'impianto di uffici richiesto dal Ministero dell'interno per ragioni di sicurezza pubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-23