Regolamento›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 27 nov 1941
Qualora l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ceda al concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 168 della legge, il valore degli edifici sarà stabilito in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale, le cui spese saranno a carico del concessionario.
In tutti i casi la concessione in uso di stabili o locali sarà fatta mediante contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà fissata dall'Ufficio tecnico erariale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-19