RegolamentoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 27 nov 1941
Qualora l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ceda al concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 168 della legge, il valore degli edifici sarà stabilito in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale, le cui spese saranno a carico del concessionario. In tutti i casi la concessione in uso di stabili o locali sarà fatta mediante contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà fissata dall'Ufficio tecnico erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-19

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Art. 19 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo