Regolamento›Capo III
Art. 16
In vigore dal 27 nov 1941
I pali, le mensole e qualsiasi apparato dell'esercente il servizio telefonico devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica dello Stato.
In difetto di accordo tra le parti interessate provvede il Ministero delle comunicazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-16